Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni e alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente.
tolto: E' vietato di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai.
tolto: Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.
tolto: I Prefetti possono vietare, per ragioni di moralita' o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni 18.
tolto: Sono applicabili le disposizioni del capoverso dell'art. 87.aggiunto: Testo unico-art. 99 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art99 · fonte del testo
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