Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche di qualsiasi specie ai minori dei 16 anni e alle persone che appariscano in istato di ubbriachezza o comunque in istato anormale di mente.

tolto: E' vietato di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento o per il pagamento delle mercedi agli operai.

tolto: Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.

tolto: I Prefetti possono vietare, per ragioni di moralita' o di ordine pubblico, l'impiego nei detti esercizi di donne anche maggiori degli anni 18.

tolto: Sono applicabili le disposizioni del capoverso dell'art. 87.aggiunto: Testo unico-art. 99 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art99 · fonte del testo