Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 144 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi, senza consenso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500 e sara' obbligato a ridurre le cose in pristino.

tolto: E' sottoposto alla stessa pena l'esercente che non ottemperi all'obbligo di notificare all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone ammesse all'esercizio del meretricio, e quando scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammetta nel locale o permetta vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: Testo unico-art. 199 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art199 · fonte del testo