Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa, non si presenti, senza giustificato motivo, nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a L. 100.
tolto: Senza pregiudizio del procedimento penale, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto.aggiunto: Testo unico-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art14 · fonte del testo
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