Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. 175 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attivita' tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorita' predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.
tolto: L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.
tolto: I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.
tolto: Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena e' della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a L. 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
tolto: In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.aggiunto: Testo unico-art. 214 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art214 · fonte del testo
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