Articolo abrogato dalla l. 26 aprile 1934, n. 653.
Abrogato dal 12 maggio 1934
Articolo abrogato dalla l. 26 aprile 1934, n. 653.
Abrogato dal 12 maggio 1934
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 12 maggio 1934. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 77 T. U. 1926).
tolto: E' vietato l'impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rapresentazioni di opere liriche o drammatiche.
tolto: Il divieto e' esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Le note di aggiornamento ufficiali
L. 26 aprile 1934, n. 653
La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".
La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art79 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.