Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.";
  • b)l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.";
  • c)dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, puo' richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il rappresentante esercente e' privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.";
  • d)l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo' essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attivita' e con ogni altra modalita' prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica.";
  • e)all'articolo 15, primo comma, le parole "conforme alla legge sul bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul bollo, se prescritto";
  • f)all'articolo 16 e' aggiunto infine il seguente comma: "I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalita' informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";
  • g)all'articolo 152, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.";
  • h)il secondo comma dell'articolo 195 e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.";
  • i)all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma: "Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.".

Testo vigente dal 2 agosto 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-28;311~art2 · fonte del testo