[1](Art. 56 T. U. 1926).

[2]Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

[3]E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

[4]((La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

[5]Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza.

[6]Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.))

Testo vigente dal 1 luglio 2011

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 57, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 1 luglio 2011. 55 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

aggiunto: Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza.

aggiunto: Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art57 · fonte del testo