[1](Art. 137 T. U. 1926).

[2]La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).

[4]La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

[5]L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1931 al 9 aprile 2008. 15 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Puo', altresi', essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti gia' esistentiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art136 · fonte del testo