Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Richiesta di copie e notificazione della sentenza

[2](articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. 2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 60, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. 3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 87, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 23287/2026

    15 luglio 2026

    Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione rileva unicamente la notificazione della sentenza e non anche il rispetto delle altre formalità procedurali previste dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (deposito dell'originale o della copia autentica dell'originale notificato), la cui funzione è soltanto quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata, con la conseguenza che, ove la parte destinataria non contesti alcunché, ovvero ammetta specificamente d'avere ricevuto notifica della sentenza, si applica il termine breve previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non quello semestrale, previsto dall'ultimo comma di tale disposizione per l'ipotesi in cui nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza.

    Art. 87 · Art. 327 c.p.c. · Art. 38 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di luglio 2026, p. 136

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art87 · fonte del testo