Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Effetti del pagamento dell'imposta sulle attivita' dell'Autorita' giudiziaria e degli arbitri

[2](articolo 18 della legge n. 1216 del 1961)

[3]1. E' fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere ((decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione)), di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti a imposta a norma del presente titolo, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sanzione. 2. In caso di giustificata necessita' e urgenza, il giudice puo' unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 3. La prova del regolare pagamento dell'imposta puo' essere data con qualsiasi mezzo. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti penali e alla materiale descrizione di documenti negli inventari e in altri atti conservativi.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

1. E' fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione tolto: e aggiunto: o in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art17 · fonte del testo