Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Coordinamento con le imposte di bollo e di registro
[2](articolo 16 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Nelle imposte da corrispondere in base al presente titolo sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari e altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati. 2. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalita' della registrazione.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
