Art. 95
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. 55 parole tolte, 17 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 1 - 2° comma - Legge 31 gennaio 1926, n. 100; art. 12 - 1° comma - Legge 9 dicembre 1928, n. 2693).
tolto: Le norme concernenti l'ordinamentoaggiunto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti tolto: devono essere stabilite con le forme di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e all'art. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693.aggiunto: -art. 95
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art95 · fonte del testo
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