[1](Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209; art. 19 - 1° comma - R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178, R. D. 26 aprile 1928, n. 1297).

[2]I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilita' speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art30 · fonte del testo