Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. 291 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: La sospensione dallo stipendio puo' durare da un giorno a un mese: non esonera l'impiegato dal servizio o non produce perdita di anzianita'.
tolto: La sospensione dal grado e dallo stipendio puo' durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltre fa perdere all'impiegato l'anzianita' per tutto il tempo della sua durata.
tolto: La sospensione dallo stipendio puo' essere inflitta:
tolto: a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravita' delle cause indicate nel precedente articolo;
tolto: b) per lieve insubordinazione;
tolto: c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.
tolto: La sospensione dal grado e dallo stipendio puo' essere inflitta:
tolto: a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio o per una maggiore gravita' delle cause indicate in questo e nell'articolo 21;
tolto: b) per grave insubordinazione;
tolto: c) per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
tolto: d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche so non abbia prodotto conseguenze dannose;
tolto: e) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
tolto: f) per uso dell'impiego per fini personali;
tolto: g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorita'.
tolto: La sospensione e' inflitta con decreto Ministeriale, che dev'essere preceduto dal parere del Consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado o dallo stipendio. Contro il decreto e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso dev'essere sempre udito il Consiglio di disciplina.
tolto: I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art22 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.