Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le punizioni degli impiegati civili sono:
tolto: 1° la censura;
tolto: 2° la sospensione dallo stipendio;
tolto: 3° la sospensione dal grado e dallo stipendio;
tolto: 4° la revocazione;
tolto: 5° la destituzione.
tolto: Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio non possono applicarsi senza il previo parere del Consiglio di disciplina, salvo il caso in cui vi sia deliberazione del Coniglio dei ministri.
tolto: I pareri del Consiglio di disciplina e i decreti contenuti punizioni disciplinari devono essere motivati.
tolto: Di ciascun decreto e' comunicata copia autentica all'interessato e di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art20 · fonte del testo
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