Art. 13
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1876 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.
tolto: I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri, nominati per meta' dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-05-25;3124~art13 · fonte del testo
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