Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1865 al 16 dicembre 2009. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le pene comminate dall'art. 9 saranno raddoppiate per il contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono da corrieri, da impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, di osterie, di caffe' e di altri simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate, e da rivenditori autorizzati.
tolto: Nel contrabbando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e conduttori suddetti saranno risponsabili delle multe incorse pel fatto de' loro dipendenti o commessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-06-15;2396~art11 · fonte del testo
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