Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1865 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: A coloro che saranno stati convinti di aver appartenuto a societa' istituite per il contrabbando, o di averne fatto parte si' per prestazione di opera e si' per somministrazione di capitali: a coloro che eseguiscono il contrabbando per conto di dette societa': ed a coloro che faranno atti di assicurazioni di contrabbando saranno inflitte le pene comminate dagli articoli 428 e 430 del Codice penale colla diminuzione di uno a due gradi a seconda dei casi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-06-15;2396~art10 · fonte del testo
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