Art. 55
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ogni tribunale di commercio e' composto di un presidente, di giudici ordinari e di supplenti, scelti tutti nel ceto dei commercianti.
tolto: Ove particolari circostanze locali nell'interesse del pubblico servizio lo esigano, puo' nominarsi presidente o vice-presidente di tribunale di commercio un magistrato, od un avvocato, che abbia le qualita' richieste per essere presidente o vice-presidente di tribunale civile e correzionale.
tolto: I tribunali di commercio possono anche essere divisi in piu' sezioni; nel quale caso la prima sezione sara' presieduta dal presidente e le altre da vice-presidenti.
tolto: Per la formazione delle sezioni si osservano le norme prescritte pei tribunali civili e correzionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art55 · fonte del testo
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