Art. 66
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le corti di appello conoscono:
tolto: 1.° In materia civile:
tolto: a) delle cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, ovvero dagli arbitri nei limiti della competenza di essi tribunali;
tolto: b) degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi
tolto: 2.° In materia penale:
tolto: a) degli appelli dalle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali;
tolto: b) dei casi di sottoposizione ad accusa nelle cause che spettano alla cognizione delle corti d'assise, e degli altri deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.
tolto: Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art66 · fonte del testo
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