Art. 43
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In ogni tribunale uno dei giudici e' incaricato per ciascun anno con decreto reale dell'istruzione delle cause penali. Occorrendo il bisogno possono, pure per decreto reale, essere applicati all'ufficio d'istruzione anche altri giudici e gli aggiunti giudiziari.
tolto: Le funzioni degli istruttori quand'anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre rivocabili.
tolto: I giudici istruttori possono essere temporariamente destinati ad un tribunale diverso da quello di cui fanno parte, qualora per istraordinarie circostanze il bisogno del servizio lo richieda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art43 · fonte del testo
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