Art. 42
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai tribunali civili e correzionali appartiene:
tolto: 1.° Giudicare in materia civile in prima istanza ed in appello di tutte le cause loro deferite dalle leggi;
tolto: 2.° Esercitare le funzioni di tribunale di commercio dove questo non esiste;
tolto: 3.° Giudicare in materia penale in prima istanza ed in appello dei reati loro deferiti dalle leggi;
tolto: 4.° Esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle leggi assegnate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art42 · fonte del testo
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