Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I pretori compiono, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni: 1.° Di giudici in materia civile e commerciale;

tolto: 2.° Di giudici in materia penale;

tolto: 3.° Di ufficiali di polizia giudiziaria.

tolto: Esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite.

tolto: I pretori urbani, nelle citta' dove siano istituiti, esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei pretori delle stesse citta', escluse le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art35 · fonte del testo