Art. 34
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In ogni mandamento havvi un pretore.
tolto: Nelle citta' la cui popolazione non sia minore di quaranta mila abitanti, e dove siano stabilite piu' preture, possono pure, con regio decreto da inserirsi negli atti del governo, e sopra domanda dei consigli comunali, essere istituite preture urbane pei giudizi penali.
tolto: Alle preture possono essere addetti uno o piu' vice-pretori.
tolto: Puo' nominarsi inoltre un vice-pretore per ciascun comune che non sia capo-luogo di mandamento. Le sue funzioni possono congiungersi a quelle del conciliatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art34 · fonte del testo
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