Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, ne' occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale o provinciale, ne' esercitare la mercatura od altra professione qualunque.
tolto: Questa disposizione pero' non e' applicabile ai conciliatori ed ai giudici di commercio.
tolto: I vice-pretori, che non siano uditori, possono pure esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art14 · fonte del testo
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