Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, ne' occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale o provinciale, ne' esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

tolto: Questa disposizione pero' non e' applicabile ai conciliatori ed ai giudici di commercio.

tolto: I vice-pretori, che non siano uditori, possono pure esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art14 · fonte del testo