Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed usciere deve dimorare nel comune ove ha sede la pretura, il tribunale o la corte presso cui esercita le sue funzioni; e non puo' assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei regolamenti.
tolto: Non sono sottoposti a quest'obbligo i vice-pretori, i quali non rivestano ad un tempo la qualita' di uditori.
tolto: I contravventori alle disposizioni di quest'articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio per un tempo corrispondente all'assenza illecita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art13 · fonte del testo
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