Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione e di lire 5 per ogni stazione in piu' di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di lire 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.
tolto: Il canone fisso si puo' aumentare fino alla meta' della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (articolo 16, lettera a), se la comunicazione e' stabilita in locali di uso pubblico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art10 · fonte del testo
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