Art. 18
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione, sara' tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sara' deferito all'autorita' giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 lire.
tolto: Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purche' la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purche' attraversi solamente fondi privati, non potra' procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-04-07;184~art18 · fonte del testo
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