Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro della Guerra e' autorizzato a limitare opportunamente, volta per volta, gli avanzamenti nei singoli gradi dell'arma di artiglieria, quando, per effetto della combinata applicazione dell'organico dell'arma, stabilito dalla legge d'ordinamento, e dell'articolo 45 della presente legge, possa avvenire che si abbia nei corrispondenti gradi dell'arma del Genio esuberanza di ufficiali in confronto delle cariche che possono essere da essi disimpegnate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art68 · fonte del testo
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