Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. 272 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della scuola di guerra ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti decreti.
tolto: Ai tenenti, che alla promulgazione della presente legge si troveranno nelle stesse condizioni dei capitani contemplati col precedente capoverso, saranno parimenti conservati gli stessi diritti a meno che non credano di optare per l'avanzamento a scelta secondo e' stabilito dall'articolo 36 della presente legge.
tolto: Ai maggiori, che gia' trovansi nel corpo di stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che gia' godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sara' applicato il disposto del secondo paragrafo dell'art. 40 della presente legge.
tolto: I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero gia' superato gli esami stabiliti con decreto reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale decreto per l'avanzamento a scelta.
tolto: Agli ufficiali superiori che gia' trovansi nel corpo di stato maggiore o vi saranno trasferiti nel seguito, sara' considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.
tolto: I capitani che gia' trovansi nel corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come e' stabilito dall'art. 2 del decreto reale 29 marzo 1885.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art62 · fonte del testo
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