Art. 10 (Tariffa)

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per i processi verbali relativi ad inventari, a conti, a divisioni e vendite giudiziarie, e' dovuto l'onorario di lire 10 per le prime tre ore, e di lire 3 per ciascuna ora successiva; ma l'onorario non puo' superare le lire 30 al giorno.

tolto: Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime tre ore, ancorche' impiegasse minor tempo.

tolto: In questo caso pero' l'onorario e' ridotto a lire 5, se l'inventario o la divisione riguarda un'eredita' che non eccede il valore di lire mille.aggiunto: Tariffa-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~tariffa-art10 · fonte del testo