Art. 77
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il collegio e' presieduto dal presidente del Consiglio notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo.
tolto: Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento della meta' almeno dei notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la meta' degli iscritti, si fara' una seconda convocazione; ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
tolto: Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art77 · fonte del testo
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