Art. 76
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno nel mese che sara' stabilito dal collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.
tolto: Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.
tolto: In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art76 · fonte del testo
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