Art. 121
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, e' punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, puo' essere estesa ad un anno.
tolto: La non comparizione del notaro sara' accertata dal Consiglio notarile con processo verbale che sara' trasmesso dal presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art121 · fonte del testo
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