Art. 120
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contro il provvedimento che applica la pena della censura e' data al notaro facolta' di ricorrere nel termine di cinque giorni al tribunale civile il quale provvedera' in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.
tolto: Il Pubblico Ministero puo', entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.
tolto: Copia della sentenza pronunciata dal tribunale sara' trasmessa dal cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art120 · fonte del testo
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