[1]Le reggenze dei banchi sono concesse, per ordine di anzianita', ai commessi di carriera della provincia. Quelle pero' occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.

[2]Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinuncino alla profferta reggenza, l'amministrazione puo' provvedere con altre idonee persone secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art5 · fonte del testo