[1]L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario deve essere limitato in guisa da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.

[2]Le somme che risultino esuberanti alle necessita' della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in rendita dello Stato.

[3]Quando, esauriti gli avanzi degli esercizi precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art18 · fonte del testo