Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni contenute ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1 del titolo 2° della legge 8 giugno 1874, n. 1947, sono modificate come appresso: Per le assicurazioni marittime a premio fisso e per le mutue, nelle quali il premio sia dichiarato, sara' dovuta la tassa, una volta tanto, dell'uno per cento sull'ammontare del premio cumulato per la durata dell'assicurazione. Per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato, la tassa e' stabilita per una volta tanto, in lire una per ogni migliaio di somma assicurata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art49 · fonte del testo
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