Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sei mesi dopo la promulgazione della presente legge, tutti i misuratori del gas dovranno dare indicazioni conformi al sistema metrico decimale.
tolto: Essi saranno soggetti alla verificazione ogniqualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono.
tolto: I fabbricanti e gli aggiustatori dei misuratori di gas che non ottemperassero a queste prescrizioni saranno puniti coll'ammenda prescritta dall'articolo 25, num. 1 della legge 28 luglio 1861, num. 132.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-06-23;2000~art7 · fonte del testo
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