Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1874 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sono richiamate in vigore, sino al 31 dicembre 1880, le disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 25 num. 4 della legge 28 luglio 1861, n. 132. Gli utenti di pesi e misure pero' non avranno obbligo di tenere esposto nei luoghi del loro esercizio che il ragguaglio dei pesi e misure metrici adoperati da essi con gli antichi gia' in uso nel comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-06-23;2000~art6 · fonte del testo
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