Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle tariffe, e in genere nell'ordinamento del Magazzino, dovra' colle stesse forme prescritte agli articoli 4 e 5 essere annunziata al pubblico due mesi prima di essere posta in atto.
tolto: Ogni riduzione nelle tariffe dei magazzini generali dovra' essere parimenti pubblicata con le forme anzidette, ma potra' essere posta in atto subito dopo la pubblicazione.
tolto: Le mutazioni che inducono, ecc. (come nel secondo comma attuale).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art6 · fonte del testo
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