Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovra' inoltre essere inserito nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Provincia ove ha sede il Magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle Segreterie del Tribunale e della Camera.
tolto: Le operazioni del Magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo.
tolto: Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art5 · fonte del testo
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