Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno e sulle somme che lo rappresentano in tutto od in parte, dipendentemente da assicurazioni.

tolto: I soli crediti che hanno prelazione sovra esso sono quelli dei diritti di Dogana o dazi dovuti sul pegno, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.

tolto: Se vi e' residuo, rimane in deposito nella cassa del Magazzino generale a disposizione del possessore della fede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art24 · fonte del testo