Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di Commercio relative ai biglietti all'ordine, puo' otto giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti, senza forme giudiziarie.
tolto: Il girante che abbia pagato il possessore e' surrogato ne' suoi diritti e puo' far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senza obbligo di costituzione in mora.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art22 · fonte del testo
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