Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento..., non si ammettera' pignoramento, ne' sequestro, ne' altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei Magazzini generali.
tolto: Pero' le girate della nota di pegno non sono colpite dalla nullita' sancita dall'articolo 555 del Codice di commercio, se non quando sia provato che il giratario di essa conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art20 · fonte del testo
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