Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del codice di procedura civile.
tolto: Quando il valore della causa non e' determinato dalla domanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intendera' circoscritta la sua domanda infra i limiti delle lire cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art11 · fonte del testo
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