Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Sono di competenza dei conciliatori:

tolto: 1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

tolto: 2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non eccede il detto valore;

tolto: 3° le azioni, per guasti e danni dati ai fondi, urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purche' non implichino questioni di proprieta' o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art10 · fonte del testo