((La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

  • a)prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
  • b)modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 17/2018

    Parametro
    2 febbraio 2018

    riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera d) - in relazione agli artt. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 g…

    Art. 1 Misure urgenti in materia di esenzione IMU · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 56 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 499/1993

    Parametro
    31 dicembre 1993

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo e quarto- ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485 (Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale) convertito con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, nella parte in cui esclude la Regione Sardegna dalla…

    Art. 3 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 4 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 6 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 7 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1948 al 1 gennaio 2014. 15 parole tolte, 103 parole aggiunte in 3 capoversi.

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isolatolto: , puo' disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese aggiunto: e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

aggiunto: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

aggiunto: b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art10 · fonte del testo