((Le entrate della regione sono costituite:

  • a)dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
  • b)dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
  • c)dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
  • d)dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
  • e)dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
  • f)dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
  • g)dai canoni per le concessioni idroelettriche;
  • h)da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
  • i)dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
  • l)da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
  • m)dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione)).
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1953, n. 21

1a

La L. 5 gennaio 1953, n. 21, ha disposto (con l'art.2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1952.

L. 13 aprile 1983, n. 122

2a

La L. 13 aprile 1983, n. 122, ha disposto (con l'art.5) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1983.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 95/2024

    Parametro
    30 maggio 2024

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di…

    Art. 119 cost. · Art. 27 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 121/2021

    Parametro
    11 giugno 2021

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 11-bis Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 136 cost. · Art. 7 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 122/2021

    Parametro
    11 giugno 2021

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 33-ter Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 136 cost. · Art. 7 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1983 al 1 gennaio 2007. 205 parole tolte, 88 parole aggiunte in 9 capoversi.

d) dai tolto: sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonche' di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;

tolto: e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

tolto: faggiunto: e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

tolto: g) da una quotaaggiunto: f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto tolto: riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione aggiunto: generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

tolto: haggiunto: g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

tolto: iaggiunto: h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

tolto: laggiunto: i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

tolto: maggiunto: l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiariaaggiunto: ;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art8 · fonte del testo