Articolo abrogato dalla l. costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1.
Abrogato dal 24 febbraio 2026
Articolo abrogato dalla l. costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1.
Abrogato dal 24 febbraio 2026
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, pro…
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali · Art. 148 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plur…
Art. 60 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…
Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 60 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 24 febbraio 2026. 31 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il controllo sugli atti degli Enti locali e' esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Statoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2026, N. 1.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art60 · fonte del testo
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